Statuto

IG Hanf Schweiz

(IG Chanvre Suisse / IG Canapa Svizzera / IG Chonv Svizra)

1.      Nome e sede legale

Con il nome “IG Hanf Schweiz (IG Chanvre Suisse / IG Canapa Svizzera / IG Chonv Svizra)” esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 ss. ZGB con sede legale a Berna.

2.      Obiettivo

Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere l’industria svizzera della cannabis sia nel settore medico che in quello non medico e di creare e garantire condizioni quadro sociali, economiche e legali adeguate.

L’associazione funge da contatto per le autorità ed è neutrale dal punto di vista confessionale e politico.

3.      Medio

L’Associazione dispone dei seguenti mezzi per il perseguimento dei suoi scopi:

  • Quote associative
  • Proventi da eventi propri
  • Donazioni e contributi di ogni tipo

Le quote associative sono stabilite annualmente dall’Assemblea generale. I soci attivi pagano una quota maggiore rispetto ai soci passivi. I soci onorari sono esenti dalla quota.

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.

4.      Soci

Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell’associazione.

I soci passivi senza diritto di voto possono essere persone fisiche o giuridiche che sostengono idealmente e finanziariamente l’associazione.

Le domande di adesione devono essere indirizzate al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può rifiutare l’adesione senza fornire motivazioni.

5.      Cessazione dell’adesione

Scadenza dell’iscrizione

  • nel caso di persone fisiche, per dimissioni, esclusione o morte
  • nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, esclusione o scioglimento

6. Ritiro ed esclusione

Le dimissioni dall’Associazione sono possibili in qualsiasi momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per raccomandata al Comitato esecutivo almeno quattro settimane prima dell’Assemblea generale ordinaria. La quota associativa dovrà essere versata per intero per l’anno precedente.

Un membro può essere espulso dall’Associazione in qualsiasi momento, senza indicarne il motivo. La decisione di escludere un membro è presa dal Comitato esecutivo; il membro può appellarsi alla decisione dell’Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per lettera raccomandata al Presidente all’attenzione dell’Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione.

Se un socio non paga la quota associativa nonostante un sollecito, può essere automaticamente escluso dal Comitato esecutivo. Non è previsto il diritto di appello all’Assemblea generale.

7.      Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea generale
  2. il Consiglio direttivo
  3. i revisori

8.      L’Assemblea Generale

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. L’assemblea generale ordinaria si terrà ogni anno nel primo semestre dell’anno.

I soci saranno invitati all’Assemblea generale per iscritto con due settimane di anticipo, allegando l’ordine del giorno. Sono validi gli inviti inviati per e-mail.

Le mozioni all’attenzione dell’Assemblea generale devono essere presentate al Comitato esecutivo almeno 7 giorni prima dell’Assemblea generale.

Il Comitato esecutivo o 1/5 dei soci possono richiedere la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria, che dovrà tenersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

L’Assemblea Generale ha i seguenti doveri inalienabili:

  1. Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale
  2. Approvazione della relazione annuale del Comitato esecutivo
  3. Accettazione dei conti annuali e della relazione dei revisori dei conti
  4. Scarico del Consiglio di amministrazione
  5. Elezione e revoca del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti.
  6. Determinazione della quota associativa
  7. Adozione di risoluzioni su mozioni del Consiglio direttivo e dei soci
  8. Adozione e modifica dello Statuto dell’Associazione
  9. Decisione sull’esclusione di membri
  10. Risoluzione sullo scioglimento dell’Associazione
  11. prendere atto del bilancio annuale e del programma di attività

Ogni membro dispone di un voto all’Assemblea Generale. Il voto per delega è escluso. Le persone giuridiche eserciteranno il loro diritto di voto attraverso un rappresentante espressamente designato. I soci passivi saranno invitati all’Assemblea generale ma non avranno diritto di voto.

Qualsiasi Assemblea generale debitamente convocata costituirà un quorum indipendentemente dal numero di soci presenti.

I membri deliberano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione richiedono l’approvazione della maggioranza dei ¾ degli aventi diritto al voto.

I soci non hanno diritto di voto nelle votazioni di esclusione che li riguardano.

Delle delibere adottate viene redatto almeno un verbale.

9.      Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 persone. Il mandato è di 2 anni. È possibile la rielezione.

Il Comitato esecutivo rappresenta l’Associazione verso l’esterno e conduce gli affari quotidiani. Il Comitato esecutivo ha tutte le competenze che non sono assegnate a un altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

Nel Consiglio di amministrazione sono rappresentati i seguenti dipartimenti:

  1. Presidio
  2. Vicepresidio
  3. Tesoriere
  4. Segretario
  5. Valutatori

Il Consiglio di amministrazione si costituisce da solo, ad eccezione del Presidente, che viene eletto dall’Assemblea generale.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Tre membri del Consiglio possono richiedere una riunione del Consiglio, che si terrà entro tre settimane dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo raggiunge il quorum quando è presente la metà dei suoi membri. Le delibere e le elezioni si svolgono a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio direttivo presenti. Il voto è del Presidente; in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere convocate per iscritto, di norma con dieci giorni di anticipo, e devono contenere informazioni sui punti all’ordine del giorno. Sono valide le convocazioni via e-mail. I lavori vengono verbalizzati.

Le delibere possono essere approvate su argomenti non elencati nell’ordine del giorno solo se tutti i membri del Consiglio di amministrazione presenti sono d’accordo.

Il Consiglio di amministrazione lavora in linea di principio a titolo onorifico e ha diritto al rimborso delle spese effettive.

10.   I revisori dei conti

I Revisori dei conti sono composti da almeno un Revisore dei conti che viene eletto ogni due anni. Il revisore può essere rieletto.

Egli controlla i conti dell’Associazione e presenta una relazione scritta annuale all’Assemblea generale.

11.   Firma

L’Associazione sarà vincolata dalla firma collettiva di due membri del Consiglio.

12.   Responsabilità

I debiti dell’Associazione saranno coperti esclusivamente dal patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13.   Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo da un’Assemblea generale convocata esclusivamente a questo scopo con la maggioranza dei ¾ dei presenti e degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’Associazione sarà trasferito a un’istituzione che persegua uno scopo identico o simile. È esclusa la distribuzione del patrimonio dell’Associazione tra i soci.

In caso di fusione con un’istituzione che persegua scopi simili o identici, l’Assemblea Generale deciderà il da farsi su proposta del Consiglio Direttivo.

14.   Entrata in vigore

Il presente Statuto rivisto è stato adottato dall’Assemblea generale del 19 ottobre 2022 ed è entrato in vigore in tale data. Essi sostituiscono lo Statuto del 4 settembre 2019.

Berna, 2 dicembre 2022

Il Presidente:                                                       Il Vicepresidente:

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Thomas Bär                                                          Cédric Heeb